Condizioni generali di contratto di Lenord, Bauer & Co. GmbH, 46145 Oberhausen, giugno 2017
I. Disposizioni generali
- Queste condizioni generali di contratto (di seguito: "CGC") regolano tutte, anche le future, forniture e prestazioni (di seguito: "forniture") di Lenord, Bauer & Co. GmbH (di seguito: "Fornitore") nei confronti dei propri clienti (di seguito: "Ordinante").
Per il rapporto commerciale tra il Fornitore e l'Ordinante, fanno fede solo le presenti CGC nella versione valida al momento dell'ordine. Non si applicano Condizioni Generali di Contratto che contraddicano o si discostino dalle seguenti disposizioni. Le Condizioni Generali di Contratto dell'Ordinante si applicheranno solo nella misura in cui il Fornitore le abbia espressamente accettate per iscritto. Le presenti CGC faranno fede in esclusiva anche qualora il Fornitore effettuasse la fornitura senza riserve pur essendo a conoscenza di condizioni contrastanti o divergenti dalle presenti CGC.
- Le offerte del Fornitore sono sempre non vincolanti per lui. Inviando un ordine (via fax, e-mail o telefono), l'Ordinante invia un ordine legalmente vincolante. L'Ordinante è vincolato all'ordine per un periodo di un mese, calcolato dalla data in cui l'ordine è stato emesso. Un contratto è concluso solo quando il Fornitore accetta l'ordine dell'Ordinante tramite una dichiarazione di accettazione (ad es. conferma d'ordine) o attraverso la fornitura della merce o merci ordinate. Tutti gli accordi, inclusi gli accordi accessori, altri impegni o successive modifiche al contratto, richiedono la conferma scritta del Fornitore per essere giuridicamente efficaci. Le dichiarazioni del produttore allegate fanno parte dell'accordo legale.
- Su preventivi, disegni e altri documenti (di seguito: "Documenti") il Fornitore si riserva i diritti di sfruttamento della proprietà e del copyright senza limitazioni. I documenti possono essere messi a disposizione di terzi solo previo consenso del Fornitore e devono essere restituiti al Fornitore immediatamente a richiesta se l'ordine non viene impartito al Fornitore. Le frasi 1 e 2 si applicano di conseguenza ai documenti dell'Ordinante; tuttavia questi possono essere messi a disposizione di terzi ai quali il Fornitore abbia legittimamente assegnato forniture.
- Per il software standard compreso nello scopo di fornitura di una merce, il Fornitore concede all'Ordinante il diritto non esclusivo di utilizzare questo software con le caratteristiche prestazionali concordate sui dispositivi concordati contrattualmente. L'Ordinante può creare una copia di backup di questo software standard anche senza previo accordo esplicito con il Fornitore. L'Ordinante è tenuto a utilizzare il software che riceve dal Fornitore solo per lo scopo contrattualmente previsto e a non modificarlo, decompilarlo né renderlo accessibile a terzi.
- Consegne parziali sono consentite nella misura in cui sono ragionevoli per l'Ordinante, tenuto conto degli interessi meritevoli di tutela del Fornitore e dell'Ordinante.
II. Prezzi e condizioni di pagamento
Franco fabbrica escluso imballo più IVA di legge applicabile.
- In caso di vendita con trasporto (Sezione V, Par. 1), l'Ordinante sosterrà le spese di trasporto franco fabbrica e le spese di una eventuale assicurazione di trasporto da lui richiesta. Eventuali dazi, onorari, tasse e altri oneri pubblici sono a carico dell'Ordinante. In conformità con l'ordinanza sugli imballaggi il Fornitore non riprenderà indietro gli imballaggi usati per il trasporto e tutti gli altri imballaggi; essi diventeranno di proprietà dell'Ordinante; sono esclusi i pallet.
- Il prezzo di acquisto è dovuto e pagabile entro 30 giorni dalla fatturazione e fornitura della merce. Una volta scaduto il periodo di pagamento di cui sopra, l'Ordinante diventerà inadempiente. Il prezzo di acquisto è soggetto a interessi al tasso di interesse di mora legale applicabile durante il ritardo. Il Fornitore si riserva il diritto di richiedere danni causati da inadempienza continuata. Resta salvo il diritto del Fornitore all'interesse moratorio nelle transazioni commerciali (Art. 353 del codice commerciale tedesco) nei confronti dei commercianti.
- L'Ordinante può compensare solo crediti non contestati o legalmente accertati. In caso di difetti della fornitura, restano salve le controrichieste dell'Ordinante, in particolare ai sensi della Sezione VI, Par. 3, frase 4 delle presenti CGC.
- Se, stipulato il contratto, risultasse evidente che il diritto del Fornitore al prezzo di acquisto è messo a repentaglio dall'inadempienza dell'Ordinante (ad es., a causa di istanza di apertura di una procedura fallimentare), secondo le disposizioni di legge il Fornitore sarà autorizzato a rifiutare la prestazione ed - eventualmente dopo avere fissato un termine - a recedere dal contratto (Art. 321 del codice civile tedesco). In caso di contratti sulla produzione di beni non fungibili (produzioni di pezzi singoli), il Fornitore può dichiarare immediatamente il suo recesso; restano salve le norme di legge sulla dispensabilità della fissazione di un termine.
- Il Fornitore può rifiutare la fornitura di prodotti e/o recedere da un contratto individuale sull'acquisto dei prodotti nella misura in cui e fintanto che la fornitura dei prodotti sia in contraddizione con le normative nazionali e/o internazionali sul controllo delle esportazioni o vi sia un ragionevole sospetto di una violazione di tali norme da parte del cliente. L'esercizio giustificato dei diritti di cui sopra non giustifica alcuna pretesa da parte del cliente al risarcimento danni e/o al rimborso di spese nei confronti del Fornitore.
III. Riserva di proprietà
- Gli oggetti delle forniture restano di proprietà del Fornitore fino a quando l'Ordinante non avrà soddisfatto tutti i crediti a lui dovuti in virtù del rapporto d'affari (merce sotto riservato dominio). Nella misura in cui il valore di tutti i diritti di garanzia realizzabili spettanti al Fornitore superasse l'importo di tutti i crediti garantiti del Fornitore nei confronti dell'Ordinante di oltre il 10%, il Fornitore svincolerà a propria scelta una parte corrispondente delle garanzie su richiesta dell'Ordinante.
- Durante l'esistenza della riserva di proprietà è fatto divieto all'Ordinante di costituire in pegno o cedere in garanzia la merce sotto riservato dominio. L'Ordinante può rivendere la merce sotto riservato dominio solo nel normale svolgimento dell'attività e solo se l'Ordinante non è in ritardo nel pagamento.
- a) Se l'Ordinante rivende la merce sotto riservato dominio, a titolo cautelativo cede sin da ora interamente al Fornitore i propri crediti futuri derivanti dalla rivendita con tutti i diritti accessori nei confronti dei propri clienti, comprese eventuali richieste di saldo. Il Fornitore accetta questa cessione. Se la merce sotto riservato dominio viene rivenduta insieme ad altri oggetti senza che sia stato concordato un prezzo individuale per la merce sotto riservato dominio, l'Ordinante cede al Fornitore quella parte del prezzo totale richiesto che corrisponde al prezzo della merce sotto riservato dominio fatturata dal Fornitore, con priorità sulla restante rivendicazione.
b) Fino a revoca del consenso, l'Ordinante è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti dalla rivendita. Resta salva l'autorizzazione del Fornitore a riscuotere personalmente i crediti. Tuttavia, il Fornitore si impegna a non revocare all'Ordinante l'autorizzazione a riscuotere ed esigere personalmente i crediti purché l'Ordinante non sia in ritardo nei pagamenti, non abbia sospeso i pagamenti o non sia stata presentata un'istanza per aprire una procedura fallimentare sul patrimonio dell'Ordinante. In tal caso, tuttavia, il Fornitore può esigere che l'Ordinante gli comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per l'incasso, consegni i relativi documenti e comunichi la cessione ai debitori (terzi).
- a) All'Ordinante è permesso lavorare, trasformare o collegare con altri oggetti la merce sotto riservato dominio. La lavorazione, trasformazione o collegamento avvengono per il Fornitore. L'Ordinante conserverà la cosa nuova per il Fornitore con la diligenza di un normale commerciante. Per la cosa lavorata, trasformata o collegata vale quanto detto per la merce sotto dominio riservato.
b) In caso di lavorazione, trasformazione o collegamento con altri oggetti che non appartengano al Fornitore, al Fornitore spetterà la comproprietà della nuova cosa in proporzione al valore della merce sotto riservato dominio lavorata, trasformata o collegata (importo finale della fattura, IVA inclusa) con il valore della restante merce lavorata al momento della lavorazione, trasformazione o collegamento. Se l'Ordinante acquisisce la proprietà esclusiva della nuova cosa, il Fornitore e l'Ordinante convengono che l'Ordinante conferisca al Fornitore la comproprietà della nuova cosa creata tramite lavorazione, trasformazione o collegamento in proporzione al valore della merce sotto riservato dominio lavorata, trasformata o collegata (importo finale della fattura, IVA inclusa) con gli altri oggetti lavorati, trasformati, o collegati al momento della lavorazione, trasformazione o collegamento.
c) In caso di vendita della nuova cosa, a titolo cautelativo l'Ordinante cederà al Fornitore il proprio diritto di rivendita nei confronti del cliente con tutti i diritti accessori, senza necessità di ulteriori dichiarazioni speciali. Tuttavia, la cessione si applica solo in misura dell'importo corrispondente al valore fatturato dal Fornitore della merce sotto riservato dominio lavorata, trasformata o collegata (importo finale della fattura, IVA inclusa). La quota esigibile ceduta al Fornitore dovrà essere soddisfatta con priorità. Per quanto riguarda l'autorizzazione di addebito diretto e le condizioni per la sua revoca, si applica di conseguenza la Sezione III Par. 3.b.
d) L'Ordinante cede inoltre al Fornitore i crediti a garanzia dei propri crediti nei suoi confronti, che nascono nei confronti di terzi dal collegamento della merce sotto riservato dominio con un bene immobile.
- In caso di pignoramento, sequestro o altre disposizioni o interventi di terzi, l'ordinante deve darne immediata comunicazione al fornitore e segnalare i diritti di proprietà del fornitore.
- In caso di violazione degli obblighi da parte dell'ordinante, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di ritirare la merce sotto riservato dominio dopo aver fissato un termine ragionevole per porre rimedio al violazione degli obblighi, in particolare del pagamento; l'ordinante è tenuto a restituire la merce. L'ordinante sostiene le spese di trasporto per la restituzione della merce. Il ritiro della merce sotto riservato dominio rappresenta un recesso dal contratto da parte del fornitore. Rappresenta un recesso dal contratto anche il pignoramento della merce sotto riservato dominio da parte del fornitore. Al fornitore è consentito utilizzare la merce sotto riservato dominio ritirata dal fornitore stesso. I ricavi derivanti da tale utilizzo saranno compensati con gli importi dovuti dall'ordinante al fornitore dopo che il fornitore avrà detratto un importo ragionevole per le spese di utilizzo sostenute.
IV. Termini di fornitura; ritardo; controllo di esportazione
- Termini e scadenze previsti dal Fornitore per le forniture sono sempre solo indicativi, salvo che non siano stati espressamente promessi o concordati un termine fisso o una scadenza fissa.
- Il rispetto dei termini di fornitura presuppone la tempestiva ricezione di tutti i documenti che devono essere forniti dall'Ordinante, le necessarie autorizzazioni e liberatorie, in particolare dei progetti, nonché il rispetto delle condizioni di pagamento concordati e degli altri obblighi da parte dell'Ordinante. Se questi requisiti non saranno rispettati in tempo, i termini per la fornitura saranno prolungati di conseguenza; ciò non si applicherà se il Fornitore è responsabile del ritardo.
- Qualora non sia possibile rispettare termini di consegna vincolanti per motivi non imputabili al Fornitore (indisponibilità della prestazione), il Fornitore ne informerà immediatamente l'Ordinante e contestualmente comunicherà il nuovo termine di consegna previsto. Se la prestazione non sarà disponibile neanche entro il nuovo periodo di consegna, il Fornitore avrà il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte; egli dovrà rimborsare immediatamente un eventuale corrispettivo già fornito dall'Ordinante. Un caso di indisponibilità della prestazione in questo senso è in particolare l'approvvigionamento non puntuale del Fornitore stesso da parte del subfornitore quando il Fornitore ha concluso una transazione di copertura congruente, quando né il Fornitore né il suo subfornitore sono in colpa oppure il Fornitore non è tenuto ad approvvigionarsi nel singolo caso. Restano salvi i diritti legali di recesso e risoluzione del Fornitore, nonché le disposizioni di legge sull'espletamento del contratto in caso di esclusione dell'obbligo di prestazione (ad esempio impossibilità o irragionevolezza della prestazione e/o adempimento posticipato).
- In caso di ritardo del Fornitore, l'Ordinante può richiedere un risarcimento forfettario per il danno causato dal ritardo. La somma forfettaria per i danni ammonta allo 0,5% del prezzo netto (valore di fornitura) per ogni settimana intera di ritardo, ma non più del 5% del prezzo netto della merce fornita in ritardo. Al Fornitore è riservato il diritto di dimostrare che l'Ordinante non ha subito alcun danno o solo un danno notevolmente inferiore rispetto alla somma forfettaria di cui sopra. Restano salvi i diritti dell'Ordinante secondo la sezione VIII (responsabilità solidale) di queste CGC e i diritti legali del Fornitore, in particolare nel caso di esclusione dell'obbligo di prestazione (ad esempio per impossibilità o irragionevolezza della prestazione e / o adempimento posticipato).
- Se l'Ordinante fosse in ritardo nell'accettazione della merce (ritardo nell'accettazione), se non collaborasse o se la fornitura del Fornitore fosse ritardata per altri motivi di responsabilità dell'Ordinante, il Fornitore avrà diritto a richiedere il rimborso del danno risultante comprese le spese aggiuntive (es. costi di stoccaggio). Per questo, il Fornitore calcolerà un indennizzo forfettario per giorno di calendario pari allo 0,5% del prezzo netto (valore di fornitura) della merce accettata in ritardo, a partire dal termine di consegna o - in assenza di un termine di consegna - dalla comunicazione che la merce è pronta per la spedizione. Restano salve la prova di un danno maggiore e qualsiasi pretesa legale del Fornitore (in particolare, rimborso di spese aggiuntive, ragionevole indennizzo, risoluzione); tuttavia, la somma forfettaria dovrà essere compensata con ulteriori pretese pecuniarie. L'Ordinante è autorizzato a dimostrare che il Fornitore non ha subito alcun danno o solo un danno notevolmente inferiore rispetto alla somma forfettaria di cui sopra.
- Il Fornitore può rifiutare la fornitura di prodotti e/o recedere da un contratto individuale sull'acquisto dei prodotti nella misura in cui e fintanto che la fornitura dei prodotti sia in contraddizione con le normative nazionali e/o internazionali sul controllo delle esportazioni o vi sia un ragionevole sospetto di una violazione di tali norme da parte del cliente. L'esercizio giustificato dei diritti di cui sopra non giustifica alcuna pretesa da parte del cliente al risarcimento danni e/o al rimborso di spese nei confronti del Fornitore.
V. Trasferimento del rischio
- Salvo diversa indicazione nella conferma d'ordine, la fornitura sarà effettuata "EXW", in conformità agli Incoterms 2010 franco fabbrica del Fornitore a Gladbeck/Germania. Se è necessaria una spedizione della merce ordinata e/o se ciò è richiesto dall'Ordinante, ciò sarà fatto per conto dell'Ordinante (vendita con trasporto). Salvo diverso accordo, il Fornitore è autorizzato a determinare personalmente il tipo di spedizione (in particolare società di trasporti, percorso di spedizione, imballaggio).
- Il rischio di deperimento accidentale e deterioramento della merce viene trasferito all'Ordinante nel momento in cui viene messa a disposizione, anche in caso di consegna in porto franco. In caso di vendita con trasporto, invece, il rischio di deperimento accidentale e deterioramento accidentale della merce nonché il rischio di ritardo nella consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o alla persona o ente altrimenti incaricati di effettuare la spedizione viene trasferito all'Ordinante.
VI. Difetti materiali
Il Fornitore è responsabile di difetti materiali come segue:
- Ai diritti dell'Ordinante in caso di difetti materiali si applicano le disposizioni di legge, salvo diversamente specificato nel seguito.
- In caso di difetti materiali, l'Ordinante è tenuto ad assolvere agli obblighi di ispezione e denuncia dovuti ai sensi dell'Art. 377 del codice commerciale tedesco e di denunciare immediatamente per iscritto al Fornitore i difetti materiali. I pezzi contestati devono essere inviati al Fornitore, allegando un rapporto sui difetti.
- In presenza di un difetto materiale, al Fornitore deve essere prima data l'opportunità di adempimento posticipato. Il Fornitore può scegliere se effettuare un adempimento posticipato eliminando il difetto (miglioramento successivo) o fornendo una cosa priva di difetti (fornitura sostitutiva). Il Fornitore è autorizzato a far dipendere l'adempimento posticipato dal pagamento da parte dell'Ordinante del prezzo di acquisto dovuto. In caso di denunce di difetti, invece, i pagamenti dell'Ordinante potranno essere trattenuti in misura ragionevole in relazione ai difetti materiali manifestatisi. Se la denuncia dei difetti è errata, il Fornitore avrà il diritto di esigere che l'Ordinante gli rimborsi le spese sostenute.
- Resta salvo il diritto del Fornitore di rifiutare l'adempimento posticipato ai sensi dei requisiti legali.
- In caso di mancato adempimento posticipato, l'Ordinante potrà - ferme restando eventuali richieste di risarcimento danni ai sensi dell'articolo VIII - recedere dal contratto o ridurre il compenso.
- Non si accettano reclami in caso di scostamenti solo insignificanti dalla qualità concordata, in caso di deterioramento solo insignificante dell'usabilità, in caso di usura naturale o danneggiamento che si verifichino dopo il trasferimento del rischio a causa di o trattamento negligente, sollecitazione eccessiva, risorse operative inadeguate, lavori di costruzione difettosi, sottosuolo non idoneo o dovuti a speciali influenze esterne (ad esempio chimiche, elettrochimiche, elettriche) non sono richieste dal contratto, nonché errori software non riproducibili. Non si accettano reclami per modifiche o riparazioni improprie eseguite dall'Ordinante o da terzi, né per le conseguenze che dovessero derivarne.
- Le spese richieste ai fini del collaudo e dell'adempimento posticipato, in particolare spese di trasporto, viaggio, manodopera e materiale (non: costi di rimozione e installazione) sono a carico del Fornitore se e nella misura in cui sia effettivamente presente un difetto materiale. Si escludono richieste dell'Ordinante dovute alle spese necessarie ai fini dell'adempimento posticipato, in particolare trasporto, viaggio, manodopera e costi materiali, se le spese aumentassero perché l'oggetto della fornitura viene successivamente trasferito in una sede diversa dalla filiale dell'Ordinante, a meno che la spedizione non corrisponda al proprio uso previsto.
- Richieste di risarcimento danni o richieste di rimborso di spese vanificate che l'Ordinante afferma sulla base e/o in relazione a qualsiasi difetto materiale sussistono solo in conformità con la Sezione VIII e sono altrimenti escluse.
VII. Diritti di proprietà industriale e diritti d'autore; vizi giuridici
- Salvo diverso accordo, il Fornitore è tenuto a mantenere la fornitura esente da diritti di proprietà industriale e diritti d'autore di terzi solo nel Paese del luogo di fornitura (di seguito: Diritti di proprietà).
- In caso di vizio giuridico, il Fornitore potrà, a sua discrezione e a proprie spese, ottenere un diritto d'uso delle forniture in questione, modificare la merce in modo tale che i diritti di terzi non siano più violati, o scambiare la merce con una merce che non violi i diritti di terzi. Se ciò non fosse possibile per il Fornitore a condizioni ragionevoli, l'Ordinante avrà a disposizione i diritti legali di recesso o riduzione del prezzo.
- Se l'Ordinante cessasse di utilizzare la fornitura per ridurre un danno o per altre giuste cause, è tenuto a segnalare al terzo che la cessazione dell'uso non è legata al riconoscimento di una violazione dei diritti di proprietà.
- Sono escluse richieste dell'Ordinante nei confronti del Fornitore se l'Ordinante è responsabile della violazione dei diritti di proprietà o della violazione dei diritti di terzi.
- Sono altresì escluse richieste dell'Ordinante nei casi in cui la violazione dei diritti di proprietà sia causata da requisiti specifici dell'Ordinante, da un'applicazione non prevedibile dal Fornitore o dal fatto che la fornitura venga utilizzata dall'Ordinante modificata o insieme a prodotti non forniti dal Fornitore.
- In caso di violazioni di diritti di terzi, in particolare violazioni dei diritti di proprietà, si applicheranno altrimenti le disposizioni dell'Art. VI in maniera corrispondente.
- Richieste di risarcimento danni o richieste di rimborso di spese sprecate che l'Ordinante afferma sulla base e/o in relazione a possibili vizi giuridici esistono solo in conformità con la Sezione VIII e sono altrimenti escluse.
VIII. Responsabilità solidale
- Salvo diversa indicazione nelle presenti CGC, comprese le seguenti disposizioni, il Fornitore è responsabile in caso di violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali in conformità con le disposizioni di legge pertinenti.
- Il Fornitore risponderà dei danni - indipendentemente dal motivo legale - in caso di dolo e negligenza grave. In caso di semplice negligenza, il Fornitore risponderà soltanto
a) di danni prodotti da lesioni mortali, fisiche o della salute,
b) di danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (ossia un obbligo il cui adempimento consente in primo luogo la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento il partner contrattuale fa e può fare regolarmente affidamento); in questo caso la responsabilità del Fornitore è limitata al risarcimento del danno prevedibile, tipicamente manifestatosi.
- Le limitazioni di responsabilità risultanti dalla Sezione VIII, Par. 2 non si applicano se il Fornitore avrà occultato fraudolentemente un difetto o assunto una garanzia per la qualità della merce. Lo stesso vale per le richieste dell'Ordinante ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.
- In caso di violazione di un obbligo che non costituisce un difetto, il cliente potrà recedere o rescindere solo se il Fornitore è responsabile della violazione dell'obbligo. È escluso il diritto di risoluzione gratuita dell'Ordinante (in particolare ai sensi degli Artt. 651, 649 del codice civile tedesco). Inoltre, si applicano i requisiti legali e le conseguenze giuridiche a norma di legge.
- Nella misura in cui la responsabilità per danni nei confronti del Fornitore è esclusa o limitata, ciò vale anche per quanto riguarda la responsabilità personale per danni degli impiegati, prestatori d'opera, dipendenti, rappresentanti e agenti vicari del Fornitore.
IX. Prescrizione
- In deroga all'Art. 438, Par. 1, n. 3 del codice civile tedesco, il termine di prescrizione generale per richieste dovute a difetti materiali e vizi giuridici è di un anno dalla consegna. Se è stata concordata un'accettazione, la prescrizione inizia con l'accettazione. Il termine di prescrizione di cui sopra non si applica se la legge prescrive periodi più lunghi in conformità con gli Artt. 438 Par. 1 n. 2 (fabbricati e cose per fabbricati), 479 Par. 1 (diritto di rivalsa) e 634a Par. 1 n. 2 (difetti di costruzione) del codice civile tedesco.
- I suddetti termini di prescrizione del diritto di compravendita si applicano anche alle richieste di risarcimento danni dell'Ordinante contrattuali ed extracontrattuali basate su un difetto della merce, a meno che l'applicazione della normale prescrizione di legge (Artt. 195, 199) non comporti una prescrizione più breve nel singolo caso.
- Restano salvi in ogni caso i termini di prescrizione della legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Peraltro, alle richieste di risarcimento danni dell'Ordinante si applicano solo i termini di prescrizione di legge secondo la Sezione VIII, in particolare in caso di violazione di obbligo intenzionale o gravemente negligente, in caso di occultamento fraudolento di un difetto, in caso di responsabilità da promesse di garanzia e in caso di lesioni mortali, fisiche o della salute.
X. Forza maggiore
- Nessuna delle Parti contraenti dovrà rispondere dell'inadempimento dei propri obblighi contrattuali se l'inadempimento fosse dovuto a un impedimento al di fuori del proprio controllo o in particolare ad uno dei seguenti motivi: incendi, calamità naturali, guerra, confisca, restrizioni al commercio e/o all'esportazione, scarsità generale di materie prime, limitazione dei consumi energetici, controversie di lavoro o se difetti di conformità da parte dei fornitori si basassero su uno di questi motivi. Questo regolamento si applica a tutti gli obblighi contrattuali, inclusi gli obblighi di risarcimento danni.
- Ciascuna Parte ha facoltà di risolvere il contratto per iscritto se la sua attuazione è impedita per più di sei mesi in conformità con la Sezione X, Par.1.
XI. Foro competente e diritto applicabile
- Se l'Ordinante è un commerciante, l'unico foro competente per tutte le controversie derivanti dalle presenti CGC e tutti i rapporti legali e contrattuali tra il Fornitore e l'Ordinante è la sede legale del Fornitore. Tuttavia, il Fornitore ha anche facoltà di citare in giudizio l'Ordinante presso la sede legale dell'Ordinante.
- A queste CGC, nonché a tutti i rapporti legali e contrattuali tra il Fornitore e l'Ordinante, si applica esclusivamente il diritto tedesco, esclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti sulla vendita internazionale di merci (CISG).
- Salvo diversa indicazione nella conferma d'ordine, la sede di attività del Fornitore è il luogo di adempimento.
XII. Natura vincolante del contratto
Il contratto resta vincolante nelle sue restanti parti anche se singole disposizioni fossero giuridicamente inefficaci. Ciò non si applica se l'adesione al contratto rappresenterebbe un disagio irragionevole per una delle Parti.