Condizioni generali di acquisto di Lenord, Bauer & Co. GmbH, 46145 Oberhausen, Germania, settembre 2016

Art. 1 Generalità - Campo di applicazione

  1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito "CGA") regolano il rapporto commerciale fra noi, Lenord, Bauer & Co. GmbH e i nostri fornitori da cui acquistiamo o utilizziamo merci e prestazioni (di seguito denominati "Fornitori"). L'attuale versione delle CGA vale anche come accordo quadro per futuri contratti sulla fornitura di merci e/o l'assolvimento di altre prestazioni, senza che sia necessario fare nuovamente riferimento ad esse in ogni singolo caso; in tal caso, informeremo immediatamente il Fornitore di eventuali modifiche alle CGA.
     
  2. Per tutti i rapporti legali tra un Fornitore e noi, le presenti CGA si applicano esclusivamente nella versione valida al momento del nostro ordine. Non riconosciamo condizioni del Fornitore che siano in conflitto o divergano dalle seguenti disposizioni, salvo che non ne abbiamo espressamente accettato la validità per iscritto. Le nostre condizioni di acquisto si applicano anche se accettiamo la fornitura del Fornitore senza riserve, sapendo che le condizioni di acquisto del Fornitore sono in conflitto o divergono dalle nostre condizioni di acquisto.
     
  3. Tutti gli accordi stipulati tra noi e il Fornitore allo scopo di eseguire il contratto, nonché eventuali accordi accessori, modifiche, la risoluzione o il recesso dal contratto o la sua cancellazione devono essere effettuati per iscritto. Ciò vale anche per la rinuncia al requisito della forma scritta o alla sua modifica.
     
  4. Le nostre condizioni di acquisto si applicano solo alle società (Art. 14 del codice civile tedesco), a persone giuridiche di diritto pubblico e a fondi speciali di diritto pubblico.

Art. 2 Offerta di contratto, Documenti di offerta

  1. L'ordine di merci e/o servizi da parte nostra sarà vincolante solamente quando avremo inviato l'ordine per iscritto (anche tramite e-mail o fax). Prima di accettare l'ordine, il Fornitore dovrà informarci di errori evidenti (ad es., errori di battitura e di calcolo) e di incompletezze dell'ordine, inclusi i documenti dell'ordine, ai fini della correzione o del completamento; in caso contrario il contratto si considererà non concluso.
     
  2. Il Fornitore è tenuto a confermare il nostro ordine per iscritto entro un termine di due settimane, a cominciare dal giorno di invio dell'ordine (accettazione). A questo proposito, ci considereremo vincolati al nostro ordine per il periodo sopra menzionato. Un contratto con noi è considerato concluso solo quando il Fornitore conferma incondizionatamente il nostro ordine.
     
  3. Ci riserviamo tutti i diritti di proprietà, copyright e altri diritti d'uso su campioni, bozze, illustrazioni, disegni, calcoli e altri documenti in relazione all'offerta messi a disposizione del Fornitore da noi o su nostra richiesta. È vietato renderli accessibili a terzi senza il nostro esplicito consenso scritto. Essi devono essere utilizzati esclusivamente per la produzione in base al nostro ordine. Una volta evaso l'ordine, essi e qualsiasi altra informazione relativa a questo ordine devono essere mantenuti strettamente riservati o, su nostra richiesta scritta, devono essere distrutti o rispediti a noi, incluse copie fatte degli stessi.
     
  4. Se il Fornitore creerà disegni di progetto speciali in base al nostro ordine, questi documenti ci dovranno essere inviati per ispezione e approvazione prima dell'inizio della produzione. Restano salvi i nostri diritti di garanzia a prescindere dall'approvazione dei calcoli di progettazione o modelli presentati; l'approvazione dei disegni costruttivi o dei modelli non comporta l'accettazione delle merci.
     
  5. Senza il nostro previo consenso scritto, il Fornitore non sarà autorizzato a incaricare terzi, in particolare collaboratori autonomi, subappaltatori o simili, dell'adempimento delle forniture, prestazioni o parti di esse che dovrà assolvere in conformità al contratto con noi stipulato.

Art. 3 Prezzi - Condizioni di pagamento

  1. Il prezzo indicato nel nostro ordine è vincolante. I prezzi da noi indicati si applicano in euro franco domicilio comprensivo di dazi doganali, nolo, assicurazione sul trasporto, ecc., nonché imballo interno ed esterno.
     
  2. Su nostra richiesta, il Fornitore è tenuto a ritirare gli imballaggi a proprio rischio e spese, nel quadro dell'attuale ordinanza vigente sulla prevenzione dei rifiuti di imballaggio ("Ordinanza sugli imballaggi"). La proprietà degli imballi non si trasmetterà a noi se non espressamente concordato per iscritto.
     
  3. Possiamo elaborare fatture solo se riportano i numeri d'ordine e di materiale indicati nel nostro ordine. Il Fornitore sarà responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo, a meno che non riesca a dimostrare di non essere in colpa.
     
  4. Salvo diverso accordo scritto, provvederemo al pagamento dell'importo della fattura con riserva di successiva verifica calcolati dalla consegna completa e dalla ricezione della fattura ai sensi dell'art. 3 Par. 
    a) entro 14 giorni con uno sconto del 3% oppure 
    b) entro 30 giorni al netto 
     
  5. Avremo diritto alla compensazione e alla ritenzione nella misura consentita dalla legge.

Art. 4 Tempo di consegna

  1. Il tempo di consegna specificato nell'ordine è vincolante.
     
  2. Il Fornitore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto se si verificassero o manifestassero circostanze da cui emergesse che il tempo di consegna stabilito non può essere rispettato. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicarci i motivi del ritardo nella consegna e della sua durata prevista.
     
  3. In caso di ritardo nella consegna, avremo diritto alle rivendicazioni di legge. In particolare, una volta scaduta una ragionevole proroga senza risultato, avremo il diritto di richiedere un risarcimento danni anziché la prestazione e/o di recedere dal contratto. Se il Fornitore avesse eseguito solo parzialmente una prestazione dovuta, potremo chiedere un risarcimento danni anziché l'intera prestazione solamente se non saremo interessati alla prestazione parziale. Se chiediamo un risarcimento danni, il Fornitore avrà il diritto di dimostrare di non essere responsabile della violazione dell'obbligo.
     
  4. Il Fornitore garantisce che, per un periodo di cinque anni dalla consegna, sarà in grado di consegnare le merci o i corrispondenti pezzi di ricambio da noi ordinati.

Art. 5 Consegna - Trasferimento del rischio - Documenti

  1. Salvo diverso accordo scritto, la consegna dovrà essere effettuata franco domicilio. Il Fornitore sarà autorizzato a effettuare consegne parziali solo sulla base di un accordo speciale. Le consegne parziali devono essere designate come tali. 
     
  2. Il Fornitore è tenuto a indicare in modo completo, su tutti i documenti di spedizione e le bolle di consegna, oltre alla designazione dell'articolo, il nostro numero d'ordine e di materiale, la data dell'ordine, le quantità e i pesi, nonché il tipo di imballaggio. Se il Fornitore tralasciasse questi dati, saranno inevitabili ritardi nel trattamento di cui non saremo responsabili.
     
  3. Le spese di assicurazione saranno a carico nostro solo se preventivamente concordato con noi per iscritto. Eventuali assicurazioni non solleveranno in nessun caso il Fornitore dalla propria responsabilità nei nostri confronti.

Art. 6 Ricerca dei difetti - Responsabilità per difetti

  1. Siamo tenuti a verificare, entro un termine ragionevole, eventuali scostamenti di qualità e quantità della merce. La denuncia sarà puntuale se pervenuta al Fornitore entro un termine di dieci giorni calcolati dal ricevimento della merce o, in caso di difetti occulti, dalla scoperta.
     
  2. Avremo diritto a tutti i reclami di legge. Siamo autorizzati, a nostra discrezione, a chiedere al Fornitore la rimozione del difetto o la fornitura sostitutiva. La rimozione del difetto o la fornitura sostitutiva dovranno essere eseguite, a nostra scelta, presso di noi o nel luogo di destinazione d'uso della merce. Il Fornitore è tenuto a sostenere tutte le spese necessarie allo scopo di rimozione del difetto o della fornitura sostitutiva. Ci riserviamo espressamente il diritto al risarcimento danni, in particolare al risarcimento danni anziché la prestazione.
     
  3. L'adempimento posticipato da parte del Fornitore sarà considerato fallito in tutti i casi dopo il primo tentativo, anche se riuscito solo in parte. Siamo autorizzati a riparare noi stessi il difetto a spese del Fornitore qualora il Fornitore fosse in ritardo nella rimozione del difetto.
     
  4. I costi a carico del Fornitore per la rimozione del difetto comprendono anche le spese di imballaggio, nolo e trasporto, il lavoro necessario per lo smontaggio e l'installazione, le spese di viaggio e la rimozione del difetto presso la nostra sede o nel luogo di destinazione d'uso della merce.
     
  5. I nostri reclami scadono entro due anni dal trasferimento del rischio oppure, dovendo i prodotti essere montati dal Fornitore nel luogo di destinazione d'uso ed essendo stata concordata un'accettazione oppure essendovi un obbligo di accettazione date le circostanze, dall'accettazione del montaggio, salvo un termine di prescrizione legale più esteso. La decorrenza del termine di prescrizione è sospesa se il Fornitore, con il nostro consenso, stesse verificando l'esistenza di un difetto o la sua rimozione, fino a quando non ci avrà informato del risultato della verifica o avrà dichiarato che il difetto è stato rimosso, o rifiuterà definitivamente di continuare la rimozione.
     
  6. Il Fornitore garantisce l'adempimento accurato e a regola d'arte del contratto, in particolare il rispetto delle norme antinfortunistiche, della specifica concordata (ad es., specifiche tecniche di fornitura) e delle altre nostre norme di esecuzione in conformità con l'ultimo aggiornamento riconosciuto della scienza e della tecnologia, nonché la qualità e adeguatezza della fornitura per quanto riguarda il materiale, la progettazione ed esecuzione e la documentazione relativa alla fornitura (disegni, progetti, ecc.).
     
  7. In ogni caso, il Fornitore sarà responsabile nei nostri confronti delle forniture e delle prestazioni di terzi da lui procurate, anche senza colpa, come delle proprie forniture o prestazioni. Ciò vale in particolare per quanto riguarda i difetti.
     
  8. Il Fornitore ci esonera da tutte le pretese dei nostri clienti, che il nostro cliente avanzasse sulla base di messaggi pubblicitari del Fornitore, di un fornitore a monte del Fornitore (come produttore ai sensi dell'Art. 4 Par. 1 o 2 della legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi) o di un assistente di uno di questi e che non esisterebbero o non esisterebbero in questo modo o entità senza il messaggio pubblicitario. Questa clausola si applica indipendentemente dal fatto che il messaggio pubblicitario sia precedente o successivo alla stipula del contratto di fornitura.

Art. 7 Responsabilità per danno da prodotto - Esonero

  1. Nella misura in cui il Fornitore è responsabile di un danno da prodotto, è tenuto ad esonerarci da richieste di risarcimento danni da parte di terzi alla prima richiesta da parte nostra quando la causa rientra nella propria sfera di controllo e organizzazione ed è lui stesso responsabile nei rapporti con l'esterno.
     
  2. Nel quadro della responsabilità propria del Fornitore ai sensi del Paragrafo (1), egli sarà tenuto anche a rimborsarci eventuali spese ai sensi degli Artt. 683, 670 del codice civile tedesco e ai sensi degli Art. 830, 840, 426 del codice civile tedesco, risultanti da o in relazNel quadro della responsabilità propria del Fornitore ai sensi del Paragrafo (1), egli sarà tenuto anche a rimborsarci eventuali spese ai sensi degli Artt. 683, 670 del codice civile tedesco e ai sensi degli Art. 830, 840, 426 del codice civile tedesco, risultanti da o in relazione con una campagna di richiamo da noi condotta. Informeremo il Fornitore del contenuto e della portata delle misure di richiamo da attuare - per quanto possibile e ragionevole - e gli daremo l'opportunità di replicare. Restano salve le altre rivendicazioni legali.
     
  3. Il Fornitore si impegna a mantenere un'assicurazione di responsabilità del danno da prodotto con una somma di copertura di 5 milioni di euro per ciascun danno alla persona/danno materiale - a forfait - e, su richiesta, a fornirci la prova dell'esistenza della copertura assicurativa. Restano salve ulteriori richieste di risarcimento danni a cui avremo diritto.

Art. 8 Diritti di proprietà

  1. Il Fornitore garantisce che nessun diritto di terzi sarà violato in relazione alla propria fornitura.
     
  2. In caso di reclamo di un terzo nei nostri confronti per violazione dei propri diritti, il Fornitore è tenuto a esonerarci da tali pretese alla prima richiesta scritta da parte nostra. In caso di richieste di risarcimento danni del terzo, il Fornitore si riserva il diritto di dimostrare di non essere responsabile della violazione dei diritti del terzo. Senza il consenso del Fornitore, non siamo autorizzati a concludere accordi con il terzo - in particolare a concludere un concordato.
     
  3. L'obbligo del Fornitore all'esonero riguarda tutte le spese che saremmo costretti ad affrontare a causa di o in relazione a reclami di un terzo.
     
  4. Il termine di prescrizione per richieste ai sensi del presente regolamento è di tre anni, calcolati dal trasferimento del rischio.

Art. 9 Riserva di proprietà - Materiali messi a disposizione - Strumenti - Riservatezza

  1. Se al Fornitore forniremo parti, materiali o altre attrezzature o ausili di lavoro, qui ce ne riserviamo la proprietà (merce sotto riservato dominio). Il Fornitore eseguirà la lavorazione o trasformazione in esclusiva per noi. Se le nostre merci sotto riservato dominio saranno lavorate o trasformate con altri oggetti che non ci appartengono, acquisiremo la comproprietà della nuova cosa in misura del rapporto tra il valore delle nostre merci sotto riservato dominio (prezzo di acquisto più IVA) e gli altri oggetti lavorati o trasformati al momento della lavorazione o trasformazione.
     
  2. Se la nostra merce sotto riservato dominio fosse inseparabilmente mescolata, miscelata o collegata con altri oggetti che non ci appartengono, acquisiremo la comproprietà della nuova cosa risultante in misura del rapporto tra il valore della nostra merce sotto riservato dominio (prezzo di acquisto più IVA) e gli altri oggetti al momento del mescolamento, della miscelazione o del collegamento. Se il mescolamento, la miscelazione o l'unione avvengono in modo tale che la cosa del Fornitore debba essere considerata la cosa principale, si conviene che il Fornitore trasferisca a noi la comproprietà in maniera proporzionale. Il Fornitore preserverà per noi la proprietà esclusiva o la comproprietà.
     
  3. Ci riserviamo la proprietà degli strumenti. Il Fornitore è tenuto a impiegare gli strumenti esclusivamente per la produzione delle merci da noi ordinate. Il Fornitore è inoltre tenuto ad assicurare a proprie spese contro danni da incendio, infiltrazioni di acqua e furto, gli attrezzi di nostra proprietà al valore a nuovo. Allo stesso tempo, già ora il Fornitore cede a noi tutti i diritti di indennizzo derivanti da questa assicurazione. Con la presente, accettiamo la cessione. Il Fornitore è tenuto a eseguire tempestivamente a proprie spese tutti gli interventi di manutenzione e ispezione necessari sui nostri strumenti, nonché tutti gli interventi di manutenzione preventiva e riparazione. Egli deve avvisarci immediatamente di eventuali malfunzionamenti. Se tralasciasse di farlo colpevolmente, ci riserviamo il diritto di richiedere i danni.
     
  4. Riproduzioni di materiali messi a disposizione o strumenti potranno essere realizzate solo previo nostro consenso scritto. Le riproduzioni diventeranno di nostra proprietà al momento della realizzazione.
     
  5. Al Fornitore non spetterà alcun diritto di ritenzione, a qualsiasi titolo, in relazione ai materiali messi a disposizione e agli strumenti.
     
  6. Il Fornitore è tenuto a mantenere strettamente riservate tutte le immagini, i disegni, i calcoli e gli altri documenti e le informazioni che avrà ricevuto. Questi potranno essere divulgati a terzi solo con il nostro espresso consenso. L'obbligo di riservatezza varrà anche dopo l'espletamento del contratto. Esso scadrà solo quando e nella misura in cui le conoscenze di fabbricazione contenute nelle immagini, nei disegni, calcoli e negli altri documenti forniti saranno diventate di dominio pubblico o se erano dimostrabilmente note al Fornitore ai sensi della frase 1 al momento in cui gli sono state comunicate.
     
  7. Nella misura in cui i diritti di garanzia a noi spettanti ai sensi del paragrafo (1) e/o del paragrafo (2) superassero di oltre il 10% il prezzo di acquisto di tutte le nostre merci sotto riservato dominio non ancora pagate, saremo tenuti, su richiesta del Fornitore, a svincolare i diritti di garanzia a nostra scelta.

Art. 10 Integrità, Prevenzione degli Infortuni

  1. Accettando il nostro ordine, il Fornitore conferma che la sua azienda e i suoi dipendenti non sono elencati in una delle liste sanzionatorie in base alle ordinanze N. (CE) 2580/2001 e (CE) 881/2002 e che i dipendenti impiegati saranno regolarmente verificati dal Fornitore in tal senso.
     
  2. Al momento dell'esecuzione dell'ordine, il Fornitore applicherà le norme antinfortunistiche in vigore, le regole tecnologiche e le tecniche di sicurezza generalmente riconosciute. Effettuando interventi o soggiornando sul nostro suolo aziendale e nei nostri edifici, il Fornitore è tenuto a osservare, oltre alle leggi e ordinanze ufficiali pertinenti, le nostre regole di condotta, particolarmente quando esse riguardano la sicurezza e la salute dei lavoratori, la protezione dell'ambiente, il trasporto di merci pericolose e la protezione antincendio. Il Fornitore o i suoi dipendenti verranno informati su queste regole di condotta e saranno tenuti a firmare un corrispondente attestato di istruzione prima di visitare i relativi siti.

Art. 11 Altro

  1. Operiamo un sistema di gestione della qualità a norma DIN EN 9001 e selezioniamo i nostri fornitori in base a punti di vista qualitativi. Inoltre, eseguiamo una valutazione permanente dei fornitori. Il Fornitore è consapevole del fatto che trattiamo automaticamente i dati personali e relativi alla qualità del Fornitore per questo scopo. Ci impegniamo a rispettare le pertinenti normative sulla protezione dei dati.
     
  2. Foro competente esclusivo per eventuali controversie derivanti da queste CGA e da tutti i rapporti legali e contrattuali tra noi e il nostro Fornitore è la nostra sede di attività. Tuttavia, siamo autorizzati a citare in giudizio il Fornitore anche presso il tribunale locale di sua competenza.
     
  3. Salvo diversa indicazione nell'ordine, la nostra sede di attività è il luogo di adempimento.
     
  4. Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Acquisto dovessero risultare inefficaci, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni.
     
  5. A queste CGA e a tutti i rapporti legali e contrattuali tra noi e il Fornitore si applica esclusivamente il Diritto della Repubblica Federale di Germania, esclusa la Convenzione sulla vendita internazionale di beni delle Nazioni Unite.
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